CIRCOLARE INPS N. 73 del 17/6/2020

22/06/2020

è uscita la circolare INPS n. 73 del 17/6/2020 allegata, sulla disciplina dei bonus per i servizi di baby sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e servizi ricreativi per l'infanzia.

 

La circolare fornisce una serie di importanti chiarimenti e aperture.

 

In particolare viene data una favorevole interpretazione circa la possibilità di fruire dei bonus da parte di coloro che avevano già parzialmente fruito dei congedi parentali COVID-19.

Da una interpretazione letterale del Decreto Legge N.34 "Rilancio", il principio di alternatività tra le misure pareva escludere la possibilità di fruire dei bonus babysitting/Centri Estivi da parte di coloro che avessero utilizzato anche un solo giorno di congedo parentale COVID-19.


La circolare invece, "tenuto conto della rilevanza della misura e dell'esigenza dei genitori di poter ricorrere al bonus in commento", distingue tra specifiche situazioni in cui si possono venire a trovare le famiglie destinatarie delle norme:

1) Coloro che hanno già fruito per oltre 15 giorni dei congedi parentali COVID (15 gg previsti dal primo DL "Cura Italia" + 15 gg previsti dal secondo DL "Rilancio"): NON POSSONO FARE RICHIESTA DI BONUS ma solo completare la fruizione dei 30 gg di congedo

2) Coloro che hanno fruito dei congedi parentali COVID entro 15 giorni (quelli previsi dal primo DL "Cura Italia"): POSSONO RICHIEDERE IL BONUS per l'importo massimo di € 600 (quello aggiuntivo del secondo DL "Rilancio") con possibilità anche di presentare domanda per i giorni residui di congedo COVID fino al completamento dei 15gg previsti dal primo decreto

3) Coloro che hanno NON hanno mai fruito dei congedi parentali COVID : POSSONO RICHIEDERE IL BONUS per l'importo massimo di € 1.200 (quello del primo e secondo DL).

 

Viene altresì precisato che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo COVID effettivamente fruiti o annullare la conversione in congedi COVID dei congedi parentali di cui è già avvenuta la fruizione.

 

Altro importante chiarimento è la NON applicabilità del principio di presunzione di gratuità della prestazioni rese in ambito familiare, salvo che si tratti di familiari conviventi o dei genitori (anche se non conviventi).

Per cui, a titolo di esempio, un nonno non convivente può essere tranquillamente il baby-sitter pagato con i fondi del relativo Bonus (tramite il libretto famiglia, previa registrazione come utilizzatore nel sito INPS).

 

Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Circolare numero 73 del 17-06-2020 disciplina del bonus per servizi di baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi

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